Assicurazioni sanitarie insostenibili anche per (pochi) frontalieri
Gli incrementi dei premi delle cosiddette casse malati non risparmiano le e i pendolari residenti all’estero ma pochi di loro hanno una copertura assicurativa in Svizzera.
La crescita costante e vistosa dei premi dell’assicurazione sanitaria obbligatoria rappresenta una delle maggiori preoccupazioni cui sono confrontati oggi le e i residenti in Svizzera, insieme ai cambiamenti climatici e al futuro del sistema pensionistico.
Lo testimoniano – al netto di fattori contingenti come la guerra in Ucraina e l’inflazione o, precedentemente, la pandemia – le varie inchieste demoscopiche che vengono effettuate periodicamente. L’ultima stangata, annunciata lo scorso 26 settembre, è prevista per il prossimo anno, in cui mediamente le cittadine e i cittadini elvetici dovranno sborsare l’8,7% in più – con un picco del 10,5% nel Canton Ticino – per i premi di cassa malati che consentono loro di accedere alle prestazioni del sistema sanitario nazionale.
Obbligo assicurativo nel Paese dove si lavora
Un’evoluzione che coinvolge, più o meno direttamente anche la manodopera residente all’estero, per la quale sono contemplate norme specifiche in materia sanitaria. In linea generale infatti vige il principio, stabilito dall’Accordo sulla libera circolazione, secondo cui l’obbligo di assicurazione è di competenza dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale da parte del lavoratore e della lavoratrice e questo vale anche per i familiari che non percepiscono un salario.
Nel nostro caso le e i pendolari residenti all’estero, assunti da un’impresa elvetica, sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione sanitaria in Svizzera, conforme alle disposizioni della legge federale (LAMal),Collegamento esterno per sé stessi e per i familiari senza attività lucrativa.
L’obbligo, per i detentori di un permesso G (frontalieri), rilasciato dalle autorità cantonali, scatta già all’inizio del decorso del contratto di lavoro. Quindi, in sostanza, anche su questa categoria di persone vanno a gravare, più o meno direttamente, gli esosi incrementi dei costi assicurativi che affliggono ormai da decenni la popolazione residente.
Eccezioni al principio generale
In realtà il quadro riferito a questo segmento di manodopera straniera è più variegato. In primo luogo infatti Berna ha stipulato degli accordi in materia con i Paesi confinanti (Germania, Francia, Italia e Austria) che hanno introdotto il diritto d’opzione, soggetto però ad alcune condizioni tassative.
In deroga al principio generale viene infatti accordata la facoltà – che nella pratica è la situazione che si verifica il più sovente – per i detentori di un permesso G (frontalieri) di presentare una richiesta di esenzione dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria in Svizzera alle autorità cantonali competenti.
Questo diritto va tassativamente esercitato nei tre mesi successivi all’inizio dell’attività professionale nella Confederazione e si estende ai familiari senza attività lucrativa della e del dipendente. Trascorso questo termine, senza che sia stata esercitata l’opzione, la o il pendolare straniero restano vincolati al sistema assicurativo elvetico per l’intera durata del loro lavoro nella Confederazione.
Iscrizione tardiva consentita in due casi
Solo in caso di un mutamento nella situazione familiare (matrimonio o nascita della prole) è concesso, previa specifica richiesta, di farsi esonerare in un secondo tempo dall’obbligo assicurativo (sempre, comunque, entro tre mesi dall’evento familiare citato).
In generale la scelta è irrevocabile: anche chi ha optato per l’affiliazione al sistema sanitario del proprio Paese di residenza non può più tornare indietro.
Dal profilo pratico per coloro che stipulano un contratto dopo i canonici tre mesi la validità dell’assicurazione decorre dal giorno dell’affiliazione, con il rischio che eventi precedenti non siano coperti. Inoltre la compagnia può richiedere un supplemento sui premi. Se ciò avviene invece entro i tre mesi dall’inizio dell’attività professionale nella Confederazione la copertura è retroattiva.
Un ultimo aspetto particolare riguarda gli ex frontalieri e frontaliere titolari solo di una pensione svizzera: costoro restano assoggettati all’obbligo di assicurazione in Svizzera ma possono comunque chiedere l’esenzione alle autorità elvetiche.
Differenze di costi tra frontalierato e popolazione residente
Ma l’aspetto forse più singolare riguarda l’ammontare del premio che grava sulle lavoratrici e lavoratori transnazionali assunti in Svizzera, che è diverso in ciascun Paese e per ogni compagnia elvetica. A titolo d’esempio un adulto/a residente in Italia che intende affiliarsi a una cassa malati elvetica, ai sensi della legge federale LAMal, dovrà pagare il prossimo anno un premio mensile (senza copertura dell’infortunio, che in genere grava sul datore di lavoro, e con franchigia di 300 franchi) che va dai 279 franchi proposti dalla compagnia Helsana ai 475,30 franchi offerti da AssuraCollegamento esterno.
Gli aumenti dei premi per i residenti in Italia in un anno
Per avere un’idea dell’incremento che dal prossimo gennaio riguarda anche le 18 casse malati che assicurano i residenti in Italia, va rilevato che quest’anno Helsana fa pagare lo stesso premio, vale a dire 279 franchi, alle e agli assicurati con le medesime caratteristiche (adulti, senza copertura degli infortuni). Nel 2023 la più cara è Visana, con un premio mensile di 464,20 franchi (che nel prossimo anno resterà immutato). Mentre Assura, che nel 2024 farà registrare il maggiore incremento (+79,1 franchi), costa oggi 396,20 franchi al mese.
In media invece una o un residente nella Confederazione, di età superiore ai 25 anni, dovrà sborsare 426,70 franchi al meseCollegamento esterno, con punte però che arrivano a 502,20 franchi in Ticino. L’origine di queste differenze tra assicurati residenti all’estero e nella Confederazione ha molteplici spiegazioni. Da un lato dipende, in estrema sintesi, dalla composizione e dalla tipologia concreta delle persone affiliate a una determinata compagnia.
I premi sono infatti calcolati in funzione dei costi previsti per quel preciso gruppo di assicurati in un determinato Paese, che evidentemente è diverso da quelli presenti nella Confederazione. Se un’assicurazione, per semplificare, ha solo una clientela giovane e in perfetta salute potrà proporre premi inferiori rispetto alla concorrente che nel suo portafoglio clienti ha solo assicurate e assicurati anziani, in cura per patologie croniche.
Sanità svizzera eccellente ma estremamente cara
Per i contratti stipulati con clientela estera, inoltre, non vige il principio della compensazione dei rischiCollegamento esterno, che in Svizzera può comportare un aggravio di oneri a una determinata assicurazione, indipendentemente dai costi concreti che si trova a dover affrontare per la sua clientela. Non da ultimo, si sa, la sanità in Svizzera, che è sicuramente ai vertici nel contesto internazionale, è particolarmente cara, sia a livello di prestazioni, sia nel comparto farmaceutico.
Essendo quindi i premi fissati in funzione dei costi generati nel luogo di residenza, risulta che le cure erogate alle frontaliere e ai frontalieri nel loro Paese siano generalmente meno onerose di quelle fornite in Svizzera. E solo eccezionalmente i titolari di un’assicurazione elvetica passeranno la frontiera, così dimostra la prassi, per farsi curare da un medico o una struttura sanitaria svizzera.
Un discorso comunque che vale, come anticipato, solo per una ristrettissima minoranza di lavoratori pendolari, che in genere, per ragioni di ordine economico, rinunciano alla copertura assicurativa in Svizzera. Nel 2019 la loro percentuale in Italia era solo dello 0,8% (600 su 77’000). Una cifra che si spiega soprattutto con il fatto che nel Belpaese le spese sanitarie vengono finanziate dalla fiscalità generale pagata dai e dalle contribuenti, per cui l’assicurazione sanitaria svizzera rappresenta una spesa ulteriore per la manodopera frontaliera. Ulteriori dettagli in proposito sono indicati nell’articolo Premi troppo bassi per i frontalieri?
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