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Casa dolce casa, ma se è all’estero a volte sono grattacapi

Dal 2018, l'Italia trasmetterà alla Svizzera tutti i dati sui conti bancari dei clienti residenti nella Confederazione e viceversa. Keystone

Sono emigrati in Svizzera, hanno lavorato e spesso, coi soldi risparmiati, hanno costruito una casa nel loro villaggio natale, senza dichiararla al fisco svizzero. Oggi, con l’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni, numerosi italiani, portoghesi o spagnoli devono mettersi in regola con un’autodenuncia. In caso contrario rischiano multe salate.

In questo lunedì di marzo, il ristorante della Colonia libera italiana di Neuchâtel è gremito di gente. Quasi un centinaio di persone, in un locale che di norma ne può accogliere una trentina. L’incertezza sul da farsi è grande, le domande sono tante. “I miei genitori sono morti tre anni fa e ho ereditato una piccola casa in Puglia, cosa devo fare?”. “Perché devo dichiarare la mia casa al fisco svizzero quando ho sempre pagato l’IMU (imposta municipale unica) in Italia?”. “Quanto dovrò pagare di arretrati al fisco svizzero?”. Il presidente dell’Ital-Uil SvizzeraCollegamento esterno Mariano Franzin cerca di dare una risposta ai molti interrogativi dei presenti.

Per capire cosa sta agitando la comunità italiana in Svizzera, ma anche molte altre comunità straniere, in particolare quelle portoghese e spagnola, bisogna fare un passo indietro. Dopo la crisi del 2008, il segreto bancario svizzero si è ritrovato sempre più sotto pressione e la Confederazione ha dovuto adeguarsi agli standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Berna ha così firmato accordi per lo scambio automatico di informazioniCollegamento esterno con una serie di paesi. L’accordo con l’Unione Europea è entrato in vigore all’inizio del 2017. Questi concordati prevedono la trasmissione dei dati dei conti finanziari di tutte le persone che risiedono in un altro paese. In altre parole, la Svizzera trasmetterà all’Italia dal 2018 tutti i dati sui conti bancari dei clienti residenti nella Penisola e viceversa.

Non è una doppia imposizione

L’accordo non contempla la trasmissione di dati sul patrimonio immobiliare. Tuttavia, con un estratto di un conto bancario può essere facile risalire a un’eventuale casa o a un terreno. “Poco importa se sul conto ci sono 1’000 euro o 10’000. Basta che figuri una transazione per il pagamento dell’IMU o del canone RAI ed è facile per l’autorità fiscale svizzera capire che il titolare del conto possiede anche un bene immobile in Italia”, ci spiega Mariano Franzin.

Sì, ma se il bene immobiliare è già assoggettato fiscalmente in Italia, perché bisognerebbe pagare anche le imposte in Svizzera? Soprattutto dal momento in cui tra i due paesi esiste dal 1976 una convenzione contro la doppia imposizioneCollegamento esterno?

È presto detto. La legislazione svizzera prevede per i contribuenti che risiedono nella Confederazione l’obbligo di dichiarare tutto ciò che possiedono e guadagnano. Poco importa se il bene si trova in Svizzera o all’estero. E ciò vale naturalmente anche per dei cittadini svizzeri che hanno una casa all’estero. Non si viene però tassati due volte. La casa posseduta in Italia incide solo sull’aliquota applicata in Svizzera (vedi riquadro in basso).

La maggior parte delle persone che ha una casa all’estero si trova probabilmente in situazione irregolare. “In questi ultimi mesi ho partecipato a una cinquantina di serate informative un po’ in tutta la Svizzera. Ho incontrato sì e no una decina di persone che aveva dichiarato il suo bene immobile al fisco elvetico. Nella maggior parte dei casi non si tratta di malafede. Semplicemente la gente, pagando la tassa immobiliare nel proprio paese natale, non sa che deve dichiarare la casa anche nel paese di residenza”, osserva Mariano Franzin.

Imposte comunali, cantonali e federali

Il sistema fiscale svizzero riflette la struttura federalista della Confederazione.

Ognuno dei 26 cantoni ha una propria legislazione tributaria; il reddito, la sostanza, le successioni o gli utili in capitale sono così tassati diversamente da un cantone all’altro.

I comuni possono inoltre prelevare liberamente imposte comunali o decidere supplementi nell’ambito della tariffa cantonale di base.

Anche la Confederazione tassa il reddito dei privati. Si tratta della cosiddetta imposta federale diretta, che è però di gran lunga inferiore alle imposte cantonali e comunali. Le entrate fiscali della Confederazioni provengono principalmente da altre fonti: IVA, dazi, tasse di bollo…

Possibilità di autodenunciarsi

Per chi non ha mai intrapreso questo passo, vi è la possibilità di regolare la situazione con un’autodenuncia.Collegamento esterno Introdotta nel 2010, questa misura dovrebbe sussistere sino a 18 mesi dopo l’entrata in vigore dello scambio automatico d’informazioni, ossia fino al giugno 2018. Optando per questa soluzione, il contribuente deve versare gli ultimi dieci anni di imposte arretrate e gli interessi di mora. “In caso contrario può incorrere in una multa che va da 1/3 fino a tre volte il montante delle imposte, oltre al pagamento delle tasse arretrate”, sottolinea Mariano Franzin.

Il presidente dell’Ital-Uil ci mostra i conteggi di alcune persone che hanno optato per l’autodenuncia. Le somme di arretrati da pagare per i 10 anni variano da un paio di migliaia di franchi, sino a 30’000 franchi. “Quest’ultimo è un caso un po’ eccezionale”, precisa Franzin. La persona in questione possiede infatti buoni del tesoro per oltre 150’000 franchi, una casa del valore di 180’000 franchi e un conto in banca su cui sono depositati altri 30’000 franchi.

Fornire un compendio preciso, esaustivo ed applicabile a tutti per sapere esattamente a quanto ammontano gli arretrati è impossibile. “Ogni caso è unico”, osserva il presidente dell’ItalUil. Inoltre alcuni aspetti sono ancora poco chiari. “L’Imu che una persona paga in Italia può essere dedotta dalla dichiarazione del reddito oppure no? La città di Bienne mi ha risposto di sì, mentre il cantone di Berna (di cui Bienne fa parte, ndr) dice di no”, spiega Franzin, deplorando la mancanza di direttive chiare a livello federale.

Beneficiari di prestazioni sociali, attenti!

L’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni rischia di avere un impatto pesante soprattutto su una particolare categoria della popolazione: i beneficiari di prestazioni sociali.

In alcuni cantoni, negli scorsi mesi chi è all’assistenza sociale o riceve qualsiasi tipo d’aiuto da parte dello Stato, ad esempio le prestazioni complementari dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti, ha ricevuto una lettera dal tono più o meno minaccioso, che recita in sostanza questo: “Se una persona ha fornito dichiarazioni false o incomplete, non ha dichiarato un conto bancario o dei beni immobiliari in Svizzera o all’estero […], si considera che ha ricevuto delle prestazioni sociali illecite”.

In teoria, le autorità fiscali non dovrebbero trasmettere informazioni agli uffici delle assicurazioni sociali. Ma questa è appunto solo teoria. Come immaginare che in un piccolo comune l’unica persona che si occupa di assicurazioni sociali non dica qualcosa al collega del fisco con cui condivide l’ufficio? O quando magari è la stessa persona che si occupa di fisco e prestazioni sociali?

Nel caso in cui le autorità dovessero constatare un abuso, le sanzioni possono essere pesanti: rimborso parziale o totale delle prestazioni sociali indebitamente ricevute, denuncia penale e, nei casi più gravi, perdita del permesso di soggiorno o di dimora e conseguente espulsione dal territorio svizzero. 

Come incide sulle tasse una casa all’estero?

Il signor Rossi possiede una casa in Svizzera del valore catastale di 300’000 franchi, sulla quale non grava più nessuna ipoteca. Se risiede nel cantone di Neuchâtel, su questo bene verrà applicata un’aliquota del 5,6 per mille e pagherà circa 1600 franchi d’imposte all’anno. Rossi ha però anche una casa in Italia, del valore di 200’000 franchi. Dichiarandola in Svizzera, continuerà ad essere tassato solo su ciò che possiede nella Confederazione – 300’000 franchi – ma l’aliquota utilizzata per il calcolo sarà quella per un patrimonio di 500’000 franchi. In altre parole, il tasso passerà dal 5,6 al 7,5 per mille. L’imposta annua sulla sostanza lieviterà così da 1’600 a circa 2’200 franchi l’anno.

Il fatto di possedere una casa all’estero ha un impatto anche sull’imposta sul reddito. In Svizzera, i proprietari di beni immobiliari devono aggiungere al loro reddito imponibile il cosiddetto valore locativo, ossia una percentuale del valore catastale della casa (percentuale che varia da un cantone all’altro ma che si aggira attorno al 5%).

Riprendiamo l’esempio precedente. Il signor Rossi guadagna 50’000 franchi netti all’anno. A questa somma deve aggiungere il valore locativo, ossia 15’000 franchi. Rossi viene così tassato su 65’000 franchi. L’aliquota per questa fascia di reddito è del 10% e Rossi pagherebbe così circa 13’000 franchi l’anno. Come per l’imposta sulla sostanza, per la determinazione dell’aliquota il contribuente deve però aggiungere anche il valore locativo della casa in Italia. Il tasso applicato sui 65’000 franchi non sarà più del 10%, bensì per questo esempio specifico di circa mezzo punto percentuale in più. Tradotto in moneta sonante, il signor Rossi dovrà pagare suppergiù 500 franchi in più all’anno di tasse sul reddito.


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