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Salario minimo, in Svizzera c’è già in cinque cantoni e non è finita

Non in tutti i cantoni i salariati/e sono tutelati/e con retribuzioni minime legali.
Non in tutti i cantoni i salariati/e sono tutelati/e con retribuzioni minime legali. © Keystone / Christian Beutler

Le retribuzioni minime legali si stanno progressivamente diffondendo a macchia di leopardo nella Confederazione. Ma il federalismo, nonostante il generale consenso della popolazione, costituisce un ostacolo alla loro definitiva affermazione su scala nazionale. 

In Italia è in corso un acceso dibattito sul salario minimo. La proposta presentata dalle opposizioni (PS, M5S, Sinistra-Verdi, Azione) mira a introdurre una paga oraria minima di 9 euro lordi.

Contro il progetto di leggeCollegamento esterno, presentato lo scorso 4 luglio alla Camera dei deputati a Roma sono schierati il Governo e la maggioranza che in commissione hanno depositato prima un emendamento per la sua soppressione e successivamente hanno presentato una proposta di rinvio di 60 giorni (questione sospensiva) per consentire alla coalizione di governo di mettere a punto una controproposta unitaria.

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Effetti positivi non solo per i lavoratori e le lavoratrici.

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Salario minimo, “9 euro all’ora non bastano per vivere in Italia”

Questo contenuto è stato pubblicato al Per l’economista ticinese Sergio Rossi, retribuzioni minime legali hanno effetti positivi a medio-lungo periodo sull’economia e sulla finanza pubblica. Il confronto con gli altri Paesi.

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I margini di trattativa su questo tema si preannunciano comunque assai esigui. Mentre i sondaggi tra la cittadinanza sembrano comunque premiare l’iniziativa delle opposizioni, la chiusura da parte della Destra è senza appello. In realtà l’Italia è in buona compagnia nell’Unione Europea su questo oggetto: tra i 27 anche Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia non hanno nel loro ordinamento prescrizioni per le paghe orarie minime.

Le norme emanate dall’UE

Del resto la stessa Direttiva UE (n. 2022/2041)Collegamento esterno approvata il 19 ottobre del 2022 dall’Europarlamento lascia ampi margini di manovra agli Stati membri, che dovranno comunque adeguare la loro legislazione entro il mese di novembre del 2024. L’introduzione di una retribuzione minima legale, pari al 60% del salario mediano lordo e al 50% del salario medio lordo, non viene infatti prescritta nei Paesi dove vige una diffusa e capillare contrattazione collettiva, vale a dire dove almeno l’80% dei lavoratori e delle lavoratrici sono coperti da un contratto concordato tra le parti sociali.

È il caso dell’Italia dove, come ha sottolineato non a caso in queste settimane lo stesso Governo, oltre l’85% del personale è soggetto alle disposizioni concordate per i contratti nazionali. Analogamente negli altri cinque Stati UE dove non vigono minimi legali, sono state implementate retribuzioni minime per settore o viene promossa attivamente, a tal fine, la negoziazione tra le parti sociali.

Va anche precisato che le disposizioni UE non indicano livelli minimi salariali validi per ogni Stato, che proprio per questo motivo variano di molto da Paese a Paese: da 1,62 euro all’ora in Bulgaria a 10,03 euro all’ora in Francia, in base alle stime fornite negli scorsi giorni da Unimpresa.

La situazione in Svizzera

E la Svizzera come si inserisce in questo frastagliato contesto continentale? Come spesso accade, in omaggio alla sua secolare tradizione federalista, anche in questo ambito l’iniziativa è partita dai Cantoni. Allo stato attuale, dopo il fallimento in votazione nel 2014 dell’iniziativa popolare federale che proponeva una paga oraria minima di 22 franchi (circa 22,80 euro), cinque Cantoni hanno attuato retribuzioni minime che vanno dai 19 franchi all’ora in Ticino (19,70 euro) ai 24 franchi a Ginevra (24,87 euro), cifre che vanno ovviamente commisurate al costo della vita elvetico.

Ad aprire la strada è stato il Cantone di Neuchâtel nell’agosto del 2017, seguito da Giura (febbraio 2018), Ginevra (novembre 2020), Ticino (dicembre 2021) e Basilea Città (luglio 2022). Analoghe iniziative sono in corso in altri Cantoni (Vaud, Vallese e Soletta) e potrebbero essere approvate a breve, con il coinvolgimento dei rispettivi corpi elettorali.

Si sta infatti assistendo a una forte spinta dal basso che non risparmia le municipalità: proprio nello scorso mese di giugno il corpo elettorale ha votato il controprogetto elaborato dal consiglio comunale di Zurigo e l’iniziativa popolare lanciata nella città di Winterthur, entrambi favorevoli a un regime salariale legale a livello comunale.

Lo scenario che si può osservare è quindi molto variegato e in pieno movimento: in sintesi si potrebbe dire che in Svizzera – Stato che pure si aggiunge alla ristretta schiera di Paesi europei privi di un salario minimo nazionale – 1,8 milioni persone attive, su un totale di 5 milioni, sono soggette a un contratto collettivo che impone retribuzioni orarie minime decise a livello cantonale.

Dove invece non esistono contratti collettivi le autorità cantonali possono sempre emanare contratti normali di lavoroCollegamento esterno che fissano stipendi minimi vincolanti per un determinato ramo economico in presenza di ripetuti abusi salariali.

Norme federali e norme cantonali

All’eterogeneità geografica – anche se la diffusione del salario minimo è senza dubbio prevalente nella Svizzera latina – fa da contraltare la complessità giuridico-istituzionale e politica dell’ordinamento elvetico che ha un impatto oggettivo sulla sua applicazione concreta.

Lo dimostra bene il voto dello scorso 15 dicembre con cui la Camera bassa a Berna, dopo il Consiglio degli Stati, ha adottato di misura la mozione del centrista Erich Ettlin che ha stabilito la prevalenza dei contratti collettivi di lavoro nazionali di settore sulle norme cantonali riguardanti salario minimo (e altri aspetti del rapporto di lavoro quali la 13esima e le ferie). In concreto questo significa che il datore di lavoro potrà versare l’importo calcolato in base al contratto collettivo di lavoro anche nell’ipotesi in cui questo sia inferiore a quello indicato nelle disposizioni sul salario minimo.

A dire la verità la novità, una volta che il Governo federale licenzierà il relativo disegno di legge sollecitato dalla mozione, riguarda solo i cantoni di Ginevra e Neuchâtel dal momento che negli altri tre vige già questa regola. Ciò non toglie che per alcune professioni, in particolare parrucchieri/e e addetti/e delle pulizie questa misura comporterà decurtazioni di centinaia di franchi sulla busta paga nei due Cantoni interessati. E la minaccia di un futuro referendum lanciato dalle organizzazioni sindacali è concreta.

Trattamento dei distaccati provenienti dall’estero

In ottica transnazionale, che però produce effetti tangibili sul mercato del lavoro elvetico, c’è da aggiungere che nel giugno 2022 il Consiglio degli Stati ha affossato, non votando l’entrata in materia, la mozione inoltrata quattro anni prima dall’allora parlamentare ticinese Fabio Abate, che proponeva di assoggettare i lavoratori e le lavoratrici distaccate alle norme cantonali sul salario minimo, laddove è in vigore.

Il Governo e l’altra Camera erano d’accordo con la proposta ma alla fine ha prevalso la tesi dei senatori secondo i quali i Cantoni hanno sempre la possibilità di estendere le norme cantonali, ove esistano, sugli stipendi minimi, a questa categoria di dipendenti, il cui trattamento è regolato fondamentalmente dalla legge federale (LDist).

Un’ultima questione riguarda la legittimità delle disposizioni cantonali, argomento sollevato da esponenti dello schieramento “borghese”, per i quali l’introduzione del salario minimo a livello cantonale confliggerebbe con la libertà economica tutelata dalla costituzione federale.

Sul lato opposto è stato osservato che il federalismo e la democrazia, che si fonda sulla sovranità popolare, rendono inattaccabili le disposizioni varate nei cinque cantoni. In proposito il Tribunale federale ha sancito che il salario minimo, così come configurato in Svizzera, non è lesivo della libertà economica ed è conforme alle prerogative cantonali in ambito di politica sociale. 

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