Tetto al prezzo del petrolio russo
Dopo vari tentennamenti, l'Unione Europea si unisce al G7 nell'imporre un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare, fissato a 60 dollari al barile.
Il Consiglio Ue ha approvato l’introduzione del tetto a 60 dollari al barile per la commercializzazione via mare del greggio russo verso Paesi terzi. Il meccanismo prevede il divieto per gli operatori, europei o di Paesi terzi, di usare servizi marittimi europei – trasporti, assicurazioni, finanziamenti, intermediazioni – se il greggio viene venduto a un prezzo superiore al tetto fissato.
Il ‘cap’ è regolabile, al fine di rispondere agli sviluppi del mercato (sarà rivisto ogni due mesi). Ma il target è che sia sempre del 5% al di sotto dei prezzi correnti. Il tetto per i prodotti raffinati verrà fissato in un secondo momento.
“Mentre il divieto dell’Ue d’importare greggio e prodotti petroliferi russi via mare rimane pienamente in vigore, il limite di prezzo consentirà agli operatori europei di trasportare il petrolio russo in Paesi terzi, a condizione che il suo prezzo rimanga rigorosamente al di sotto del limite”, spiega il Consiglio in una nota.
“Il tetto al prezzo è stato specificamente concepito per ridurre ulteriormente le entrate della Russia, mantenendo al contempo stabili i mercati energetici globali grazie a forniture continue. Contribuirà quindi anche a contrastare l’inflazione e a mantenere stabili i costi dell’energia in un momento in cui i costi elevati – in particolare i prezzi elevati dei carburanti – sono fonte di grande preoccupazione nell’Ue e in tutto il mondo”.
“È previsto un periodo di transizione di 45 giorni per il greggio russo acquistato via mare al di sopra del limite di prezzo, a condizione che sia caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023”, precisa il Consiglio, sottolineando che “non esiste una disposizione equivalente per i prodotti petroliferi”. Se il tetto verrà modificato dalla Coalizione, è previsto “un periodo di transizione di novanta giorni (90) per i servizi marittimi e il trasporto marittimo di petrolio greggio russo (e prodotti petroliferi)”.
Il ‘cap’ prevede diversi meccanismi di sanzioni in caso di esclusione. “Se una nave battente bandiera di un Paese terzo trasporta intenzionalmente petrolio russo al di sopra del massimale, agli operatori dell’Ue sarà vietato assicurare, finanziare e fornire assistenza a questa nave per il trasporto di petrolio o prodotti petroliferi russi per 90 giorni dopo che il carico è stato scaricato; se un’imbarcazione dell’Ue, o una nave battente bandiera dell’Ue, viola il tetto, sarà soggetta alle conseguenze previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro”.
“Le sanzioni Ue – precisa il Consiglio – si applicano all’interno della giurisdizione (territorio) dell’Ue, ai cittadini dell’Ue in qualsiasi luogo, alle società e alle organizzazioni costituite secondo la legge di uno Stato membro – comprese le filiali di società dell’Ue in Paesi terzi, nonché a bordo di aeromobili o navi sotto la giurisdizione degli Stati membri”. Il divieto di trasportare petrolio russo via mare si applica a tutte le navi dell’Ue, ossia alle navi battenti bandiera dell’Ue, nonché alle navi di proprietà, noleggiate e/o gestite da società o cittadini dell’Ue. Ciò riguarda anche gli agenti che agiscono per loro conto.
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