Ecco cosa cambia tra vecchi e nuovi frontalieri
È un momento storico nei i rapporti italo-elvetici. Dopo quasi un decennio di estenuanti trattative, stalli, riprese e abbandoni, l’Accordo sull’imposizione fiscale dei frontalieri è entrato in vigore il 17 luglio 2023.
Il primo protocollo per la modifica dell’accordo e una roadmap per la prosecuzione del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali è stato firmato dall’allora Consigliera federale e responsabile del Dipartimento federale delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf e dal suo collega italiano, il Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan. Era il 23 febbraio 2015. In Italia governava Matteo Renzi.
Nel frattempo, si sono succeduti altri cinque Governi (Gentiloni, Conte I, Conte II, Draghi, Meloni) e Camera e Senato sono stati rinnovati due volte. Anche in Svizzera l’orizzonte politico e amministrativo ha conosciuto importanti cambiamenti. Dopo Eveline Widmer-Schlumpf, il dossier è passato in mano a Ueli Maurer e infine a Karin Keller-Sutter, l’attuale responsabile delle finanze federali.
Si può tranquillamente dire che dall’inizio dei negoziati all’entrata in vigore dell’Accordo molte cose sono cambiate e la situazione stessa della forza lavoro frontaliera è molto cambiata. Basti pensare che secondo i dati dell’Ufficio federale di statisticaCollegamento esterno, nel 2015 lavoratori e lavoratrici italiani in Ticino erano poco più di 61’000, oggi sono quasi 80’000.
Questi frontalieri, che da oggi chiameremo “vecchi frontalieri”, lavoreranno fino alla pensione sotto il regime transitorio simile a quello previsto dal vecchio accordo del 3 ottobre del 1974Collegamento esterno ed entrato in vigore il 27 marzo del 1979. Il regime ordinario previsto dal nuovo accordo, concluso il 23 dicembre del 2020Collegamento esterno ed entrato in vigore il 17 luglio del 2023, sarà invece valido solo per i cosiddetti “nuovi frontalieri”.
Il lavoratore è considerato frontaliere, si legge nell’Accordo, se risiede in uno Stato e lavora come dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato con cui confina, in maniera totale o parziale, entro una distanza di 20 km dal confine. Inoltre, in linea di massima, il lavoratore, per essere considerato frontaliere deve tornare ogni giorno al suo domicilio principale nello Stato di residenza.
L’Accordo definisce l’area geografica di frontiera per la Svizzera, che comprende i Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese e, per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.
Per capire cosa cambia, conoscere le nuove regole e capire le differenze tra vecchio e nuovo accordo, abbiamo chiesto aiuto a Kathrin Egli Arginelli, vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.
tvsvizzera:Signora Egli Arginelli, quando è entrato in vigore il nuovo accordo sull’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri?
Egli Arginelli: Come ha comunicato mercoledì 19 luglio 2023 il Dipartimento federale delle finanze, l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri è entrato in vigore il 17 luglio 2023. È questa, dunque, la data determinante per distinguere vecchi e nuovi frontalieri.
“Chi ha lavorato da frontaliere fiscale almeno un giorno nel periodo tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 viene definito “vecchio frontaliere”
Kathrin Egli Arginelli, vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
Secondo quali criteri vengono distinti “vecchi” e “nuovi” frontalieri?
Chi ha lavorato quale frontaliere fiscale almeno un giorno nel periodo tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 viene definito “vecchio frontaliere”. Chi ha lavorato prima di questo periodo di tempo e volesse ritornare a lavorare in Svizzera, verrà considerato come un “nuovo frontaliere”, naturalmente così come chi dovesse iniziare una nuova attività lucrativa in Svizzera dopo il 17 luglio 2023.
Quando entra in vigore la nuova tassazione per i nuovi frontalieri?
Il nuovo Accordo sarà applicabile dal primo gennaio 2024. Questo significa che il nuovo frontaliere fino al 31 dicembre 2023 verrà tassato secondo il vecchio Accordo del 1974. A partire dal primo gennaio dell’anno prossimo, sarà tassato con il nuovo sistema.
A questo proposito, come saranno tassati i nuovi frontalieri?
In principio vale la regola per cui il lavoratore dipendente viene tassato nello Stato in cui svolge l’attività lucrativa. Oggi il 100% del salario dei frontalieri italiani viene tassato in Svizzera. Con il nuovo Accordo, la Svizzera preleva l’80% delle imposte dovute (se l’imposta alla fonte ammonta a 5’000 franchi, la Svizzera ne trattiene 4’000). I nuovi lavoratori frontalieri saranno poi tassati anche in Italia, in base alle sue aliquote.
Detto altrimenti, il salario percepito in Svizzera dal nuovo frontaliere italiano viene tassato interamente in Italia. A sua volta l’Italia, per evitare la doppia imposizione, concede quello che si chiama “un credito d’imposta”, ovvero le autorità italiane detraggono dalle imposte richieste la somma trattenuta alla fonte dalle autorità elvetiche.
In breve, per fare un esempio molto teorico, se il lavoratore guadagna in Svizzera 50’000 franchi (equivalenti a 50’000 euro), l’Italia tassa tutti questi 50’000 euro, ovvero preleva 18’500 euro [aliquota Irpef al 37% per i redditi tra 28’000 e 100’000 euro, ndr.]. Da questi 18’500 euro viene poi detratto quanto già prelevato in Svizzera. Nel caso di una persona single, si tratta di circa 3’000 euro.
Il nuovo Accordo vale anche per i lavoratori svizzeri che lavorano in Italia da frontalieri?
Sì. A differenza dell’accordo precedente, che riguardava esclusivamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, questo nuovo Accordo prevede il principio di reciprocità, e pertanto vale anche per gli svizzeri frontalieri in Italia. In questo caso, in Italia viene prelevato l’80% dell’imposta normalmente dovuta, mentre la Svizzera tassa il 20% del salario con l’aliquota però che si applicherebbe al 100% del salario.
“Il nuovo Accordo prevede il principio di reciprocità, pertanto, vale anche per gli svizzeri frontalieri in Italia.”
Kathrin Egli Arginelli, vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
In breve, spiegato in modo “semplicistico”, tanto per capirci, i due sistemi fiscali per evitare la doppia imposizioneCollegamento esterno sono diversi: l’Italia tassa tutto, e poi detrae (meccanismo del credito per imposte estere), mentre la Svizzera tassa solo una parte e per il resto applica il “metodo dell’esenzione”, tenendo conto però della progressione.
Cosa cambia praticamente tra vecchi e nuovi frontalieri?
I nuovi frontalieri dovranno presentare una dichiarazione dei redditi in Italia, cosa che sui salari guadagnati in Svizzera i vecchi frontalieri non devono fare. Da un punto di vista fiscale, è come se il nuovo frontaliere lavorasse in Italia.
È presumibile, dunque, che il carico fiscale del nuovo frontaliere sia più alto. Questo dovrebbe teoricamente togliere parte dell’attrattività del mercato svizzero del lavoro. Sebbene il salario resti sempre più alto in Svizzera, considerato il prelievo fiscale in Italia per i nuovi frontalieri, un lavoro nella Confederazione diventa interessante nel momento in cui i datori di lavoro tengono alti i salari. Da questo punto di vista il nuovo Accordo dovrebbe essere uno strumento interessante per evitare o limitare il “dumping salariale”.
Parliamo dei ristorni, quella parte delle trattenute fiscali in Svizzera che, via Roma, vengono restituiti agli enti locali di frontiera, soprattutto ai comuni di residenza dei lavoratori frontalieri. In questo ambito cosa succede?
Il ristorno si applicherà unicamente ai vecchi frontalieri. Si tratta di una compensazione finanziaria del 40% dell’imposta alla fonte prelevata nei cantoni Ticino, Grigioni e Vallese sui salari di questa categoria di frontalieri, e destinata agli enti locali italiani. Questi ristorni, secondo il nuovo Accordo, saranno pagati fino al 31 dicembre del 2033.
Dopo il 2033, se ci saranno ancora vecchi frontalieri, questi ultimi continueranno a essere tassati al 100% in Svizzera e la Confederazione potrà trattenere la totalità del gettito fiscale. Quindi, non ci saranno più ristorni all’Italia.
[Per l’anno fiscale 2021 questi ristorni agli enti locali italiani di confine per i lavoratori attivi in Ticino erano attorno ai 90 milioni di franchi. Verranno sostituiti dall’intervento finanziario di Roma. A tale scopo viene istituito il “Fondo di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture delle zone di confine italo-elvetiche” (art 10 del disegno di legge di ratifica dell’accordo) che sarà alimentato dall’extra-gettito derivante dall’imposizione dei frontalieri, ndr.].
Per i vecchi frontalieri è previsto un periodo transitorio?
No. I vecchi frontalieri, finché lavoreranno in Svizzera, saranno trattati secondo il regime transitorio: per loro continua la competenza tributaria esclusiva della Confederazione. In linea di massima, fino alla pensione.
“Con il nuovo Accordo si esclude esplicitamente la possibilità di essere tassati ordinariamente in Svizzera, sia per i vecchi che per i nuovi frontalieri.”
Kathrin Egli Arginelli, vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
I vecchi frontalieri potevano decidere se essere tassati ordinariamente in Svizzera. Cambia qualcosa?
Effettivamente da alcuni anni i vecchi frontalieri – a seguito di una decisione del Tribunale federale – potevano scegliere, a determinate condizioni, di essere tassati ordinariamente in Svizzera [con il vantaggio di poter dedurre ulteriori spese, ndr.]. Con il nuovo Accordo si esclude esplicitamente questa possibilità, sia per i vecchi che per i nuovi frontalieri.
Parliamo di telelavoro per concludere…
Oggi non ci sono regole speciali in essere per regolare questa modalità di lavoro da casa. Il nuovo Accordo però prevede la possibilità di concludere un accordo amichevole tra i due Paesi per regolare il telelavoro. Diciamo che la base legale esiste, ed è un buon punto di partenza.
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