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Residenze fittizie in Svizzera, “Occorre prudenza”

Negozio Gucci e Bottega veneta a Saint Moritz (Grigioni)
Nel settore della moda le autorità hanno individuato numerosi casi di esterovestizione, residenze di comodo per motivi fiscali. Keystone

Negli ultimi anni le autorità fiscali italiane hanno lanciato una nuova offensiva contro le imprese trasferitesi all'estero per lucrare sui differenziali fiscali tra paesi. Ma la realtà è più complessa di quanto può apparire a prima vista e questo impone una certa cautela nel valutare le situazioni concrete, come è stato sottolineato in un convegno svoltosi all'Università dell'Insubria a Como.

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Società formalmente insediate in Svizzera, ma in realtà attive in Italia, allo scopo di ottenere i vantaggi fiscali derivanti dalle aliquote favorevoli vigenti nella Confederazione.

Si tratta del fenomeno conosciuto tra gli addetti ai lavori con il termine di esterovestizione societaria su cui negli ultimi anni le autorità italiane stanno conducendo un’offensiva sul piano legislativo e investigativo e di cui si è discusso nella sede dell’Università dell’Insubria, a Como, mercoledì 23 ottobre.

Il rischio della lotta all’elusione fiscale, è stato evidenziato nel corso dell’esposizione all’aula magna nel chiostro di Sant’Abbondio, è però quello di penalizzare, pur nel contesto di una strategia giudiziaria legittima e doverosa, le imprese che operano effettivamente all’estero, come evidenzia Fabrizio Vismara, professore di diritto internazionale all’Università dell’Insubria nel video che segue.

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A queste ultime spetta ora infatti, in base a una modifica normativa introdotta nel 2006 (articolo 73 comma 5 bis del Testo unico delle imposte sui redditi-Tuir), la prova della residenza effettiva in un altro paese, nel caso in cui, recita la norma, siano controllate o abbiano una maggioranza di amministratori domiciliati in Italia. In queste situazioni, osserva Fabrizio Vismara, “ci vuole grande prudenza, occorre valutare caso per caso” dove “la sostanza prevale sulla forma”.

Art. 73 comma 5-bis Tuir – Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Il tema dell’esterovestizione non resta comunque confinato nei convegni organizzati per tributaristi e commercialisti ma è tornato d’attualità proprio in questi mesi. Se ne è parlato ad esempio lo scorso mese di dicembre, in concomitanza con l’emanazione del decreto sicurezza dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, in relazione alla questione delle targhe estere. Sono state infatti inasprite le sanzioniCollegamento esterno alle persone residenti da più di 60 giorni nella Repubblica nell’eventualità in cui vengano fermate alla guida di auto immatricolate all’estero.

Un miliardo recuperato dal fisco italiano

Il tema compare anche nei resoconti sulla lotta all’evasione, su cui l’attuale governo intende concentrarsi: proprio negli scorsi giorni la Procura di Milano ha fatto sapere che dalle indagini condotte in modo coordinato da Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Bankitalia e procura ambrosiana sono stati recuperati negli ultimi anni 5,6 miliardi di euro sottratti al fisco: il 18% delle infrazioni, per un ammontare di circa un miliardo, hanno riguardato proprio la fattispecie di esterovestizione, in particolare nel settore dell’alta moda.

Il miraggio del mercato ticinese

In realtà da alcuni dati statistici sembra che non sia ravvisabile una vera fuga verso la Confederazione di imprenditori italiani. Anzi, da una recente statisticaCollegamento esterno pubblicata dall’Osservatorio delle dinamiche economiche dell’Università della Svizzera italiana, riferita al secondo trimestre di quest’anno, risulta che tra le nuove imprese iscritte nel Registro di commercio cantonale sono diminuite in Ticino le succursali di società estere (-12) rispetto allo stesso periodo del 2018 e nel contempo è regredito il numero di proprietari e soci di nazionalità italiana a tutto vantaggio di titolari confederati, che oggi rappresentano una quota in crescita al 51% del totale (quelli con cittadinanza italiana sono comunque il 41%).

Si tratta chiaramente di indicazioni parziali che possono però lasciar intravvedere l’evoluzione in corso. L’afflusso di maestranze e di autonomi verso il mercato svizzero, che pure viene attestato da altri parametri (frontalieri, padroncini, interinali veri e simulati), pare avvenire sotto altre forme. 


Esterovestizione a quattro ruote

La multa amministrativa è compresa tra i 712 e i 2’848 euro e colpisce i neo-residenti che non hanno immatricolato la loro vecchia auto e i residenti che circolano su auto di parente o conoscente estero. Ma le nuove disposizioni servono soprattutto a scovare professionisti e titolari di imprese che hanno trasferito fittiziamente all’estero, per motivi fiscali (ridurre la base imponibile), le sedi legali delle loro società a cui hanno intestato il veicolo. La questione ha creato malumori in Svizzera dove dipendenti frontalieri di imprese locali hanno subito pesanti sanzioni e si sono visti sequestrare il veicolo del loro datore di lavoro.

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